Il procedimento si svolge, senza formalità ed in modo assolutamente riservato, presso una delle sedi dell'organismo o in un luogo diverso concordato con le parti.
Il decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28 (pubblicato nella G.U. n.53 del 5 marzo 2010) sulla mediazione in materia civile e commerciale regola il procedimento di composizione stragiudiziale delle controversie vertenti su diritti disponibili ad opera delle parti, attuando, al contempo, la direttiva dell’Unione europea n. 52 del 2008.
Il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (decreto “del fare”, convertito in legge 9 agosto 2013 n. 98) ha ripristinato il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale nelle materie elencate dall'articolo 5, comma 1 del d.lgs. 28/2010. In tal modo sono state riportate in vigore le disposizioni dichiarate incostituzionali con sentenza n. 272/2012 della Corte costituzionale e sono state introdotte altresì nuove norme che si indicano sinteticamente di seguito:
- è stato inserito un criterio di competenza territoriale per la presentazione della domanda
- la procedura di mediazione può procedere solo a seguito del consenso delle parti raccolto in un incontro preliminare di programmazione
- solo lo svolgimento dell'incontro preliminare di programmazione è condizione di procedibilità (per le materie indicate) e deve svolgersi entro 30 giorni dal deposito dell'istanza a costi massimi molto contenuti
- il giudice può ordinare, e non solo invitare, alle parti di procedere alla mediazione
- la durata massima dell'intera procedura è stata ridotta a 3 mesi
- gli avvocati sono mediatori di diritto ed hanno l’obbligo di aggiornamento professionale
- gli avvocati assistono le parti durante l’intera procedura di mediazione
- nuova disciplina in tema di efficacia esecutiva dell’accordo di mediazione